L’introduzione di piante e prodotti vegetali all’interno dell’Unione Europea - La Casa delle Grasse

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L’introduzione di piante e prodotti vegetali all’interno dell’Unione Europea

Le piante grasse > Le regole
L’introduzione di piante e prodotti vegetali e altri oggetti all’interno del territorio l’Unione Europea da paesi terzi è disciplinata da norme comunitarie e da accordi internazionali. Queste norme perseguono l’obiettivo di minimizzare il rischio fitosanitario derivato dall’introduzione e la diffusione di organismi nocivi, magari non presenti sul territorio europeo. L’intensificazione degli scambi commerciali e la libera circolazione delle merci, negli ultimi anni ha di molto aumentato il rischio di introduzione e diffusione nel territorio europeo di organismi dannosi alle piante, capaci di determinare gravi impatti sull’ambiente e sull’economia. A tale proposito basti ricordare la recente introduzione in Italia del batterio Xylella fastidiosa che sembra arrivato per la prima volta in Italia nel 2008, su una pianta di caffè, e successivamente si è adattato velocemente adattato agli ulivi nella regione meridionale della Puglia, finendo per uccidere milioni di piante oppure alla cimice  asiatica Halyomorpha halys Stål, 1855 un insetto parassita della famiglia Pentatomidae (ordine rincoti), originario di Cina, Giappone e Taiwan introdotto recentemente in Italia.
Tutto questo ha portato  da un lato ad introdurre delle regole alla circolazione interna delle piante come il Passaporto per tutte le piante da impianto (si intendono le piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate - definizione riportata dall’articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/2031) rilasciato da un Operatore professionale registrato in apposito elenco abbinando la responsabilitá degli operatori di garantire l’assenza di parassiti e il parallelo obbligo di notifica nel caso di ritrovamento di un parassita da quarantena.
E' bene evidenziare che la vendita a distanza può essere effettuata solo da operatori professionali e con il passaporto delle piante.
Coloro che intendono importare piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’allegato XI parte A e B del Reg. 2019/2072 devono:
  • Essere registrati al RUOP come importatori, ad esclusione dei privati cittadini che importano piccoli quantitativi di merci per uso personale non destinato ad essere ceduto ad altri soggetti o commercializzato.
  • Importare le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti attraverso uno dei punti di controllo frontalieri autorizzati dall’Unione. (il Servizio Fitosanitario competente effettuerà controlli ufficiali al fine di verificare la conformità con le prescrizioni stabilite dalle normative e con quanto riportato sul certificato fitosanitario)
  • Notificare al competente servizio fitosanitario l’arrivo della partita di merce attraverso TRACES. (La notifica può essere effettuata solo dagli operatori doganali abilitati)
  • Pagare i diritti obbligatori per controlli all'importazione (tariffa) previsti in Allegato IV, CAPO I, Sezione VIII del Reg. 2017/625.
  • Importare le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti scortate da un certificato fitosanitario emesso dal Servizio Fitosanitario del Paese terzo di origine completo delle eventuali prescrizioni particolari riportate nell’Allegato VII del Reg. 2019/2072 relativo all’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione.
Una volta terminati tali controlli e in caso questi risultino soddisfacenti, l’autorità competente rilascerà il Documento Sanitario Comune d’Entrata (DSCE) e la merce potrà entrare nel territorio dell’Unione.
L’art.55 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021 prevede sanzioni per il mancato rispetto delle norme in materia di importazione stabilite dallo stesso decreto.
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